Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

Cambiare la destinazione d'uso di un immobile

La destinazione d’uso è la funzione di un’area o di un edificio ammessa dagli strumenti di pianificazione (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1). Per gli edifici sono comprese le funzioni compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio.

La destinazione d’uso qualificante è quella principale. Qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che integri, renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia è di tipo complementare, accessoria o compatibile.

Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili possono coesistere senza limitazioni percentuali. È anche possibile passare dall'una all'altra rispettando la Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1. Fanno eccezione quelle eventualmente escluse dal Piano di Governo del Territorio (PGT).

 

Approfondimenti

Cambiare la destinazione d'uso con opere edili

I mutamenti di destinazione d’uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito di piani attuativi in corso di esecuzione (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 51, com. 1).

Cambiare la destinazione d'uso senza opere edili con una comunicazione

I mutamenti di destinazione d'uso di immobili che non comportano la realizzazione di opere edilizie sono soggetti solo a preventiva comunicazione dell'interessato al Comune. I mutamenti devono però essere conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico-sanitaria (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 2).

Le uniche eccezioni previste sono i mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (per i quali occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC)) e le limitazioni delle destinazioni d’uso dei beni culturali (Decreto legislativo 22/1/2004, n. 42, art. 20, com. 1).

Cambiare la destinazione d'uso per la creazione di luoghi di culto e centri sociali con il permesso di costruire (PDC)

I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie e finalizzati alla creazione di luoghi di culto e centri sociali, occorre chiedere il rilascio del permesso di costruire (PDC) (Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 52, com. 3-bis).

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Aree tematiche: Casa

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Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 09:40.34