Tipografia e arti affini

Tipografia e arti affini

Per tipografia e arti affini si intende l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, serigrafica, o un'altra qualunque arte affine di stampa o di riproduzione meccanica o chimica o elettromagnetica in molteplici esemplari, compresa la copisteria e la fotoriproduzione.

Il tipografo è quindi un artigiano, dotato di attrezzature e macchinari necessari per svolgere la propria attività, per attivare la quale può presentare una semplice comunicazione al Suap corredata degli allegati e delle informazioni inerenti.

Non rientra tra le attività oggetto di questa procedura l'esercizio dell'arte fotografica. 

Requisiti soggettivi

Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le emissioni in atmosfera

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenetre apposita autorizzazione (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Le attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante devono indicarlo direttamente all'interno della segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per l'avvio dell'attività (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 271, com. 1).

Per il deposito e il trattamento di rifiuti

Per le attività elencate nell'articolo 215 e nell'articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre presentare apposita comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Per l'impatto acustico

Per le attività rumorose, un tecnico abilitato deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227.

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227 che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure non superiori ai limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la documentazione all'articolo 8, commi 2, comma 3 e comma 4 della Legge 26/10/1995, n. 447 può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

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Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 10:05.37